Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63, al comma 1, recita:
“viene disposta l’esenzione delle tasse automobilistiche (di proprietà) per gli autoveicoli e i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno, se non utilizzati ad uso professionale.”
In quest’ultimo caso infatti, non spetta alcuna esenzione dalla tassa (e attenzione... nemmeno la possibilità della riduzione del premio RCA assicurativo, vedi nel testo seguente tutte le distinzioni).
al comma 2, recita:
le stesse agevolazioni in merito all’esenzione spettano anche ai veicoli definiti “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno della loro costruzione.
e al comma 4, recita:
....se questi veicoli circolano su strada è dovuta una tassa forfetaria annua di circolazione.
La tassazione infatti non è più dovuta per effetto della loro iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade e aree pubbliche.
Distinzione importante! La prima conseguenza di ciò è che paga solo chi circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore. Si può versare la tassa agli uffici postali con gli appositi moduli, intestati alla Regione di appartenenza, avendo l’avvertenza di scrivere sul retro del bollettino: veicolo esente dalle tasse automobilistiche art. 63 legge 342/2000.
Ulteriore adempimento:
il proprietario del veicolo storico circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento (come si fa coi ciclomotori) per dimostrare alle eventuali richieste, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97 e C.M. 30/E del 27/1/98).
Le tasse di circolazione forfetarie di questi veicoli circolanti sulle pubbliche strade ammontano a €. 25,82 per le auto e a €. 10,33 per i motocicli (di tutti i tipi), fanno eccezione i residenti nella regione Veneto che pagheranno €. 28,40 per le auto e €. 11,36 per le moto e quelli residenti nella regione Marche che pagheranno €. 27,88 per la auto e €. 11,15 per le moto.
Cinture di sicurezza
Ecco in sintesi i riferimenti normativi :
- L'articolo 72 del Codice della Strada prevede che l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza sussiste solo per i veicoli provvisti all'origine degli appositi attacchi.
- Tale articolo abroga le disposizioni transitorie previste dalla legge 111/88 che indicava genericamente la esenzione delle cinture di sicurezza.
- Anche una circolare dalla Motorizzazione Civile (del 22.6.2000) precisa che l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza vige per i tutti i veicoli immatricolati dopo il 15.6.1976 (secondo le disposizioni comunitarie). Quindi anche per i possessori di veicoli storici costruiti prima di tale data e privi di attacchi all'origine non vi è alcun obbligo di installare le cinture e di iscriversi ad un registro
La Nuova Legge Berselli approvato marzo 2010
La revisione
Per la revisione si temeva che le auto d'epoca fossero costrette ad una revisione annuale.Invece e' stata scelta la parificazione con le auto moderne ogni 2anni.Queste operazioni possono essere fatte presso gli uffici della Motorizzazione Civile o presso le officine delegate e riconosciute da questo ente.Tuttavia per la legge restano escluse le vetture costruite prima del 1 gennaio 1960 dove la revisione potra' essere effettuate esclusivamente dagli uffici della Motorizzazione.Salvo concedere anche per loro una deroga ''all'italiana'' dove in poche parole i Club aderenti ai registri su citati possono ''trasformarsi'' da associazioni a veri e propri enti commerciali,cambiando in realta' la loro natura e la loro stessa ragion d'essere espletando l'operazione della revisione.(''al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l'obbligo di sottoporre i veicoli alla revisione esclusivamente presso le sedi degli uffici della M.C ,si dispone che i registri,attraverso i propri club o i propri esaminatori regionali,possono presentare ai competenti uffici richiesta di espletamento delle operazioni di revisione dei veicoli'')
Bollo auto
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Vi segnaliamo che i
cittadini proprietari di veicoli di
particolare interesse storico, ai sensi
dell’articolo 63, comma 2 della legge
n.342/2000, possono richiedere
l’esenzione dalla tassa automobilistica
mediante un’autocertificazione, non
occorrendo obbligatoriamente a tal fine
l’iscrizione all’Automotoclub Storico
Italiano (ASI).
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In merito all'argomento riportiamo il testo integrale di un articolo di Antonio G. Paladino apparso sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 23 gennaio 2009.
Per attestare l’interesse storico e collezionistico degli autoveicoli e dei motoveicoli immatricolati da almeno venti anni, ai fini dell’esenzione dalla tassa automobilistica, è sufficiente che il proprietario rediga un’autocertifi cazione dei presupposti contenuti all’articolo 63, comma 2 della legge n.342/2000, non occorrendo l’iscrizione all’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Diversamente, la normativa richiamata sarebbe incostituzionale in quanto porterebbe alla conclusione che l’ASI, che rilascia le certifi cazioni di interesse storico, si sostituirebbe, senza titolo, ad un ufficio impositore pubblico. È quanto ha messo, nero su bianco, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, sez. XII, nel testo della sentenza n.207/12/2008, con la quale ha fornito, per la prima volta sul panorama giurisprudenziale, un’interessante interpretazione delle norme contenute all’articolo 63 della legge n.342/2000, in materia di esenzione dalla tassa auto. Come si ricorderà, tale disposizione prevede che l’esenzione dal bollo spetta (oltre ai veicoli e motoveicoli ultratrentennali) anche a quelli con almeno venti costruzione, sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall’Automotoclub Storico (comma 3 della disposizione in esame). Su impulso di un cittadino, che contestava una cartella di pagamento, per l’omesso versamento della tassa auto, il collegio tributario bolognese ha pertanto sciolto il nodo principale della questione. In pratica, se occorre obbligatoriamente o meno l’iscrizione all’ASI ovvero ad altro registro storico, per fruire dell’agevolazione. Il collegio ha sancito che basta un’autocertificazione per attestare l’interesse storico e collezionistico dei veicoli. In primo luogo, tale conclusione è dettata dall’articolo 18 della Costituzione, secondo il quale l’adesione alle associazioni è libera (e l’ASI è un’associazione di diritto privato). Per cui, l’adesione non deve essere correlata a vantaggi «non diversamente ottenibili se non iscrivendosi all’associazione unica». In conclusione, scrive il collegio nella sentenza in esame, l’unica interpretazione della norma è quella di garantire comunque l’accesso alle agevolazioni per i soggetti titolari di veicoli che rientrano tra i presupposti della norma, «invece di obbligare i proprietari ad aderire all’unica associazione certifi catrice individuata dalla legge». Diversamente, si legge, si arriverebbe alla conclusione che l’ASI si sostituisce senza titolo ad un ufficio impositore pubblico, rilasciando, in regime di monopoli, certificati di agevolazione fiscale.
Revisione Auto Epoca
Qui di seguito trovate alcuni stralci e commenti sul famigerato art.80 del Nuovo codice della Strada. A seguire il commento suffragato dalla riunione Asi tenuta a Forlì in primavera e dalle direttive attualmente in vigore.
L’art.80 del codice della strada regola il controllo dell’efficienza sui mezzi circolanti. In particolare detta le scadenze periodiche alle quali detti mezzi debbono sottostare alla “revisione” per poter essere riammessi a circolare. In pratica si va alla motorizzazione civile o presso le officine autorizzate dove tecnici dotati di particolari macchine mettono alla prova i mezzi circolanti. Lo stesso articolo di legge al punto 3 cita che:
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
Allo
stesso tempo il "Nuovo codice della strada", decreto
legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI.
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente
codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche
atipiche
Art.
59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici
leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i
microveicoli elettrici o elettroveicoli
ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche
caratteristiche non rientrano fra quelli definiti
negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con
proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti
articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere
assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione
dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle
categorie succitate.
La revisione degli autoveicoli di norma avviene dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Vi sono poi alcune categorie di
veicoli che devono
annualmente sottostare alla revisione.
Sono i veicoli
destinati al trasporto di persone con numero di
posti superiore a nove compreso quello del
conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti
di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente e per i veicoli atipici.
Sono logicamente esclusi dalla
revisione annuale i veicoli che siano stati
immatricolati per la prima volta nell'anno.
In
tutti e due i casi i carrelli targati collegati ai
veicoli seguono la revisione del mezzo principale.
MORALE: a tutt’oggi i veicoli con oltre 20 anni devono fare la revisione ogni 2 anni, ma, come prevede la legge, se essi sono iscritti ad un qualche registro che ne attesti il valore di storicità, rientrano nella categoria N dei veicoli atipici e pertanto devono fare la revisione ogni anno.
I registri attuali nei quali sono iscritti mezzi storici sono più di uno: registro Fiat, Guzzi, FMI, Lancia, Alfa Romeo, ASI, Autobianchi etc.
Novita' in arrivo
LA PROBABILE NUOVA LEGISLAZIONE
Diverse le novità: la revisione dei veicoli storici, che diventa biennale anche per quelle auto che finora dovevano sostenenere una revisione annuale; l’eliminazione della categoria dei “veicoli atipici” (come ambulanze e veicoli di soccorso); l’obbligo di conservazione delle caratteristiche costruttive e funzionali corrispondenti al certificato di interesse storico e collezionistico; il rispetto delle norme sulle cinture di sicurezza (per veicoli costruiti dopo il 15 giugno 1976), sulle apparecchiature visive d’illuminazione, su specchietti (scarica il pdf sugli specchietti) e pneumatici, questi ultimi conformi o equivalenti per dimensioni e caratteristiche a quelli originari.
Per un problema informatico, i veicoli anteriori al 1 gennaio 1960 dovranno effettuare la revisione presso i Centri Provinciali della Motorizzazione – anche se, in alcuni casi, i numeri di telaio non compatibili sono talora presenti nella base dati delle singole officine; ci sarà comunque la possibilità di scegliere sedi diverse e concordate con i Club. I parametri per la corretta revisione dei veicoli storici sono stati ridefiniti, testandoli su situazioni concrete.
Altro punto importante è che un “veicolo storico” potrà essere definito tale dopo aver compiuto i 25 anni di età (non più 20, dunque), mentre i veicoli di interesse storico con età inferiore ai 20 anni saranno inseriti in un apposito elenco (aggiornato entro fine ottobre da Costruttori, ASI, Registri di Marca e FMI), che permetterà la loro radiazione parziale, con esenzione di bollo e assicurazione; queste vetture, lasciate ferme per 5 anni, potranno essere reimesse in circolazione e reimmatricolate con le loro targhe antecedenti. Le auto storiche saranno identificate con un adesivo con la lettera “H”.
Le certificazioni saranno sempre demandate ad ASI, Registri Alfa Romeo, Fiat, Lancia e FMI e ad associazioni rappresentative che dovranno rispondere a specifici parametri di “storia” e diffusione territoriale del sodalizio; è stato inoltre precisato che il possesso di uno o più veicoli storici non costituisce indice di capacità contributiva.
Sarà sempre compito dei comuni l’eventuale limitazione della circolazione dei veicoli storici nel territorio di pertinenza; le nuove norme e i nuovi parametri di revisioni dovrebbero però convincere più facilmente di come l’inquinamento atmosferico delle vetture d’epoca, che sono poche e percorrono pochi chilometri, non dovrebbe essere considerato significativo.
Non tutte le indicazioni espresse nel disegno di legge sono, in effetti, condivise dalle associazioni nazionali di veicoli d’epoca: ad esempio, l’Associazione Amatori Veicoli Storici (AAVS) avrebbe auspicato l’applicazione della definizione di “veicolo storico” adottata dalla federazione internazionale FIVA; la libera circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (non equiparando l’auto storica ad una “semplice” Euro 0); il rilascio di un Certificato di Storicità dietro il pagamento delle spese di Segreteria, senza obbligo di iscrizione ad una associazione; l’innalzamento a 30 anni per la definizione di auto d’epoca, e la selezione, con criteri oggettivi, di veicoli di età inferiore meritevoli di un ritiro temporaneo dalla circolazione (non la radiazione) e del pagamento di una tassa di circolazione (non di possesso).
Vedremo, comunque, se la legge subirà alcune modifiche “dell’ultim’ora” prima della sua definitiva applicazione, e se produrrà dei mutamenti significativi nella gestione del mondo dell’automobilismo d’epoca, un settore sempre più in crescita, e il cui valore storico-culturale è ormai globalmente riconosciuto.
BOLLO AUTO AGEVOLATO
Auto d'epoca o d'interesse storico o collezionistico?
Le congiunzioni sono in maiuscolo perché individuano i tre requisiti essenziali per definire un mezzo come auto d'epoca. In sostanza innanzi tutto sono veicoli sprovvisti di targa o di qualsivoglia titolo abilitativo alla circolazione, e possono circolare solo con la cosiddetta targa di cartone in occasione delle manifestazioni. Sono quindi rigorosamente mezzi radiati dal PRA, visionati da tecnici della Motorizzazione Civile per verificare che siano in condizioni manutentive ottimali ed iscritti in apposito elenco tenuto dalla stessa. Inoltre non devono essere riammissibili alla normale circolazione perché non idonei alla stessa. Fino alla prima metà degli anni novanta erano tali solo i veicoli con caratteristiche tecniche antiquate, quali ad esempio la dotazione di freni su un solo asse (come la Ford T di Stanlio e Ollio, o i quadricicli dell'800). Oggi sono tali tutte le auto non catalizzate, poiché, come si sa, non possono essere immatricolate per vie ordinarie auto che non siano catalitiche. A rigore la terminologia AUTO D'EPOCA, tuttavia entrata nell'uso comune per definire le auto anziane, riguarda solo veicoli non provvisti di targa e non reimmatricolabili. Con AUTO DI INTERESSE STORICO si intendono tutti quei veicoli che abbiano una STORIA da raccontare, perché appartenuti a personaggi famosi o resi celebri da qualche evento o per ragioni tecniche. E' una definizione che riguarda rigorosamente il singolo esemplare, non il modello in generale. E' infatti un auto "storica" per esempio l'A112 in cui venne ucciso il Generale Dalla Chiesa, ma non tutte le A112. E' storica la CX 2000 Pallas in cui venne ucciso il giornalista Mino Pecorelli, ma non tutte le CX 2000 Pallas. Sono storiche l'Alfa Romeo del Duce, la DS in cui subì l'attentato il Generale De Gaulle o, per ragioni tecniche, la prima Ferrari (Auto Avio) o l'ITALA del raid Pechino-Parigi. Con AUTO DI INTERESSE COLLEZIONISTICO si intendono tutti quei veicoli che qualcuno può avere voglia di collezionare, senza riferimento al fatto che possano avere un valore particolare e col solo requisito di essere in condizioni decorose, cioè siano almeno ISCRIVIBILI all'ASI (non necessariamente OMOLOGABILI, ma questo è un altro discorso). Sono in sostanza tutti quei veicoli che abbiano più di venti anni e che siano in condizioni manutentive accettabili. Non si parla di valore commerciale o di prestigio, ma solo si ammette il fatto che qualcuno possa in linea ipotetica avere intenzione di collezionarli, per i più disparati motivi. Questo consente di abbracciare nella dizione "interesse collezionistico" praticamente tutto il patrimonio automobilistico ultraventennale, purchè TARGATO (condizione indispensabile, stando all'art. 60 comma 4 del Codice della Strada). Salvo per le vetture oggettivamente prestigiose, l'appetibilità collezionistica è infatti un concetto legato a criteri emotivi e quindi non disciplinati o regolamentati dal Codice Civile o da altre fonti. Dal punto di vista pratica tuttavia le tre denominazioni, salvo forse la prima, sono sostanzialmente equivalenti, ed indifferentemente utilizzate nell'uso. In pratica un auto di interesse storico o un'auto d'epoca possono avere anche meno di 20 anni (ma la storicità deve essere riconosciuta dall'ASI), viceversa obbligatori per le auto di interesse collezionistico. Sono infine soggette a revisione annuale solo le auto d'epoca, poiché assimilate ai veicoli atipici. Auto di interesse storico e di interesse collezionistico sono invece soggette alla revisione biennale, come tutte le auto normali.
